LA LEGGE N. 162 DEL 10.11.2014
La legge n. 162 del 10 NOVEMBRE 2014, «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile» così come in parte già previsto dal D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, ha introdotto un cambiamento epocale al fine di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali civili.
LE NOVITÀ
In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:
- Come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario;
- Di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
- Di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) - solo consensuale
Questo intervento normativo non incide sui tre anni che i coniugi devono attendere tra separazione e divorzio.
Pertanto, nonostante questa riforma sia anche stata definita del «divorzio breve» tra la procedura di separazione personale e la procedura di divorzio (sia di fronte all’avvocato sia di fr
COMMENTO
Tra le novità del “Decreto Giustizia” (decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162), nell’ambito delle misure introdotte in materia di giustizia civile, di particolare importanza del Diritto di Famiglia ritroviamo all’articolo 6 “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; mentre all’articolo 12 “ la separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”
Ebbene, con tali recenti interventi legislativi, niente più tribunali per le coppie che decidono di dirsi addio consensualmente, basterà il sindaco; in alternativa, l’istituto della negoziazione assistita svolta dagli avvocati.