REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 - Opzione degli elettori residenti all’estero per esercitare il diritto di voto in Italia: termini e modalità (artt. 1,comma 3, e 4 della legge n. 459/2001; art. 4 del d.P.R. n. 104/2003).
Si rammenta che la legge 27 dicembre 2001, n, 459 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni disciplinano - con un distinto regime - le modalità di voto per corrispondenza per gli elettori residenti all’estero, iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E).
In base alla citata normativa, gli elettori residenti all’estero votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi, come noto, vengono inseriti d’ufficio nell’elenco elettori estero ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un’unica consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum - intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione - e cioè entro il prossimo 8 ottobre 2016.
L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Si ribadisce che eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Il Ministero degli Affari Esteri ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d’opzione che gli elettori residenti all’estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l’opzione per l’esercizio del voto in Italia.
Si precisa inoltre che il suddetto modulo d’opzione potrà comunque essere reperito dai connazionali residenti all’estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i “Comites” oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero (www.esteri.it) o su quello del proprio Ufficio consolare.
IN ALLEGATO IL MODULO